Il servizio può essere richiesto nelle seguenti modalità:
Richiesta congiunta innanzi all’ufficiale di Stato Civile (art. 12):
La procedura è possibile solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Richiesta negoziazione assistita da almeno un Avvocato per parte (art.6):
La persona interessata ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La "negoziazione assistita", può essere richiesta anche in caso di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni dal nulla osta/autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente al comune di:
- Iscrizione dell’atto di matrimonio;
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.