Ai sensi della legge regionale toscana n. 86 del 2016 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" (articoli 87-95) che regola il settore, sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
- produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o gruppi, senza vendita diretta al pubblico (Tour Operator);
- produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, effettuando anche la vendita diretta la pubblico (Tour Operator e Travel Agent);
- intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati per singole persone o gruppi, da parte delle imprese di cui alla lettera a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico (Travel Agent).
- raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero
Le Agenzie di viaggio e turismo fanno parte della categoria delle imprese commerciali e sono sottoposte alle loro stesse normative. La loro natura giuridica può essere di vario tipo, purché l’oggetto sociale comprenda tra gli scopi “l’attività di gestione di agenzia di viaggio e turismo”.
Le agenzie sono tenute a stipulare contratti di viaggio, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 79 del 2011 e del Codice del Consumo.
Apertura di un'Agenzia di Viaggio
L’apertura di una Agenzia di viaggio è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) da presentare in via esclusivamente telematica, al SUAP competente per territorio.
Per avviare l’attività di agenzia di viaggi e turismo sono necessari:
1) Richiesta di denominazione dell’agenzia da costituire.
Richiesta denominazione agenzia di viaggio (16kB - ODT)
L’agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella operante sul territorio nazionale, né può altresì assumere il nome di comuni o regioni (art. 88, comma 5 L.R.T. 86/2016).
Pertanto si rende necessario, prima di presentare la SCIA al Suap, richiedere una o più opzioni di denominazione per la verifica, mediante invio di formale richiesta al Comune di Siena
2) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, presentata al SUAP territorialmente competente, che deve contenere:
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali da parte del titolare o del legale rappresentante nel caso di società , o dall’incaricato alla direzione tecnica, anche mediante il superamento dell’esame previsto dall’art. 89 della L.R.T. 42/2000 o l’equivalente esame previsto da altre Regioni;
N.B. La competenza sugli esami per direttore tecnico di agenzia di viaggio è passata alla Regione Toscana in base alla legge regionale n. 86/2016. Gli esami per diventare direttore tecnico sono quindi banditi, organizzati ed effettuati direttamente dalla Regione Toscana.
La persona preposta alla direzione tecnica deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia, ai sensi dell'art. 94 comma 5 della L.R. 86/2016.
- Documentazione sui locali idonei all’esercizio dell’attività (documentazione della disponibilità dei locali regolarmente registrata, planimetria catastale dei locali sede dell'agenzia, certificazione di destinazione d'uso catastale, generalmente C1 o A10) e possesso del certificato di agibilità oppure dell’attestazione di un tecnico qualificato che dichiari l’agibilità dei locali in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- Polizza assicurativa di responsabilità civile, stipulata secondo lo schema tipo approvato dalla Regione Toscana.
- Polizza assicurativa, o garanzia bancaria, o adesione ad un Fondo di garanzia privato, a copertura del rischio di insolvenza e fallimento ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. 79/2011
L’esercizio abusivo delle attività riservate dalla legge agenzie di viaggio e turismo è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria. Il Comune di Siena, inoltre, dispone l’ordine di cessare l’attività abusiva e la sua violazione comporta sanzioni di natura penale.
Per scaricare il modello di "SCIA di inizio attività" + gli Allegati necessari occorre collegarsi al sito web dello sportello SUAP del Comune dove viene avviata l'attività
Variazioni
Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale, alla sede, è comunicato al SUAP entro 30 giorni. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'art. 82, comma 1, è soggetta a nuova SCIA.
E' necessario allegare alla variazione ( di denominazione dell'agenzia, del titolare, della denominazione o ragione sociale della società, della sede dell'agenzia) una appendice alle polizze assicurative con presa d'atto delle variazioni intervenute.
Una copia della SCIA di inizio attività e di ogni SCIA di variazione deve essere esposta in modo ben visibile nell'agenzia di viaggi.
Apertura di filiali, succursali e altri punti vendita
L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.
In caso di apertura di filiali, succursali o punti vendita è necessario dichiarare ed autocertificare il possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile e contro il rischio di insolvenza e fallimento già stipulata per l'agenzia principale, con presa d'atto dell'apertura della filiale, succursale o punto vendita.
Chiusura temporanea dell'agenzia
La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi va comunicata al Suap competente per territorio indicandone i motivi e la durata.
Non è consentita la chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo superiore a 8 mesi consecutivi.
N.B. l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati e fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.
Agenzie di viaggio on line
Le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza dei requisiti previsti per le agenzie di viaggio ad esclusione del possesso del locale aperto al pubblico. Le agenzie di viaggio on line sono comunque tenute a comunicare l'indirizzo della propria sede legale.
Attenzione: il Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico di cui al Decreto Legge 23 luglio 1999 N. 349 è soppresso.
Le Agenzie di viaggio hanno quindi l'obbligo, verso i propri clienti, di stipulare polizze assicurative in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia.