L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore.
Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- non può avere durata superiore a 10 giorni consecutivi o comprendenti 2 fine settimana consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale, dalle associazioni pro-loco o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica;
- può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui si svolge;
- non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori;
- non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
Se la manifestazione è svolta su suolo pubblico, si deve ottenere specifica concessione di Occupazione di Suolo dal Servizio Tecnico Amministrativo della Polizia Municipale.