RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Nel RUNTS possono iscriversi sia gli enti di nuova costituzione sia gli enti già costituti che vogliono qualificarsi quali "ETS", scegliendo la sezione che ritengono si adatti meglio al raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Descrizione
Il Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore (CTS)" ha riorganizzato la legislazione complessiva di alcune categorie di enti riconducibili nella “nuova” nozione di “Terzo settore”, prevedendo l’implementazione di un apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
Il RUNTS è un registro attraverso il quale si riorganizza il sistema di registrazione degli enti che si iscrivono, ottenendo in tal modo di poter fruire di differenti ed importanti agevolazioni.
La locuzione “ente del Terzo settore” (ETS) ha, pertanto, assunto il compito di identificare una “qualifica civilistica” che determina, a sua volta, vantaggi di differente tipologia per l’ente che la assume. Nel registro possono iscriversi sia gli enti di nuova costituzione sia gli enti già costituiti che vogliono qualificarsi quali “Ets”, scegliendo la sezione che ritengono si adatti meglio al raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alle modalità operative o al proprio sistema di governance. A tal scopo sono state create 7 sezioni:
- Organizzazioni di volontariato (ODV);
- Associazioni di promozione sociale (APS);
- Enti filantropici;
- Imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali);
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del terzo settore.
Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Runts è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed è gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Regione Toscana, con Legge regionale 53 del 28 dicembre 2021, recante Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico Nazionale del Terzo settore in Toscana, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs n.117/2017 e dal D.M. 106/2020, ha dato continuità al ruolo funzionale dei Comuni capoluogo e della Città metropolitana, secondo l’assetto amministrativo già presente in Toscana a partire dalla Legge regionale 22/2015.
ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI ENTI ISCRITTI AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (C.T.S.) di cui al D. Lgs. n. 117/2017, i Registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di Promozione sociale, la cui gestione, in Toscana, era delegata ai Comuni capoluoghi, hanno cessato di operare e sono stati sostituiti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 20 del D.M. n. 106/2020, gli Enti iscritti al RUNTS sono tenuti a:
- depositare sul portale RUNTS il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale, entro il 30 giugno di ogni anno;
- aggiornare sul portale RUNTS i dati e le informazioni entro 30 giorni dalla modifica;
- depositare tutti gli altri atti e aggiornare le altre informazioni;
- aggiornare sul portale RUNTS il numero dei soci, volontari e dipendenti, se hanno subito variazioni, entro il 30 giugno di ogni anno (solo le ODV e le APS).
Rendiconti e bilanci: deposito obbligatorio entro il 30 giugno di ogni anno
I rendiconti e i bilanci devono essere depositati nel Registro unico nazionale del terzo settore nella forma prevista dal DM 39/2020, secondo i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), di rendiconto gestionale (Mod. B) e di relazione di missione (Mod. C), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 1 del Codice del Terzo settore, entro il 30 giugno di ogni anno (art.20 comma 1 lett. B e comma 5 del D.M. 106/2020).
A norma dell'art.13 co. 2 del D.Lgs 117/2017, gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa ed è necessario redigere i documenti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (Mod. D del D.M. 39/2020).
La modulistica è reperibile al seguente link https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-05032020-Adozione-modulistica-di-bilancioi-Enti-del-Terzo-Settore.pdf
Si ricorda, altresì, che nel caso in cui l'associazione abbia svolto “attività diverse” da quelle di interesse generale l'organo di amministrazione è tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa (mod. D) o nella relazione di Missione (mod. C). Nel caso di raccolte fondi occasionali, è necessario allegare un rendiconto secondo l’art. 87 co.6 del CTS.
Per gli ETS neo iscritti, l’adempimento è da assolvere entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’iscrizione.
Se l'ente viene iscritto al Runts prima dell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, dovrà redigere il bilancio di esercizio per quell’annualità secondo i modelli ministeriali per gli ETS.
Se l’ente viene iscritto al RUNTS nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, può approvare il bilancio di esercizio per quell’annualità anche non utilizzando i modelli ministeriali.
Si ricorda che il bilancio rappresenta uno dei documenti di verifica dei requisiti generali e specifici degli ETS da parte dell’Ufficio del RUNTS territorialmente competente nella fase di controllo, ai sensi dell’articolo 93 del Codice del Terzo Settore.
Deposito sul portale RUNTS degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni obbligatorie di cui all’art. 48 del C.T.S. e all’art. 20 del D.M. 106/2020.
Entro 30 giorni dalla modifica di una delle informazioni contenute nel RUNTS (ad esempio: dati anagrafici; forma giuridica; attività; organi sociali) gli Enti del terzo settore devono provvedere ad aggiornare tali informazioni effettuando un’istanza di variazione sulla piattaforma telematica (art. 20 comma 5 del D.M. 106/2020).
L’istanza di variazione potrà essere effettuata dal rappresentante legale dell’ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l’ETS aderisce, da uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo oppure da un professionista iscritto all’albo di cui all’articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell’aggiornamento delle informazioni.
Entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente, le ODV e le APS devono aggiornare (nel caso ci siano stati dei cambiamenti) il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto.
Le ODV e le APS, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 32, comma 1, e art. 35, comma 1 del CTS (rispettivamente 7 persone fisiche o 3 ODV/APS), devono darne comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Il numero degli associati deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale, in assenza di integrazione, l’Ufficio cancella l’ODV/APS dal RUNTS (salvo eventuale richiesta di iscrizione dell’ente in altra sezione).
Per ulteriori informazioni si invita a consultare:
- la pagina web di Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/terzosettore/adempimenti-obbligatori-per-gli-iscritti-al-runts
- il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
- gli Uffici RUNTS territoriali competenti https://www.regione.toscana.it/-/registro-unico-nazionale-del-terzo-settore
Per la verifica della iscrizione del vostro ente al RUNTS consultare https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti e scaricare l’elenco degli “Enti iscritti”, oppure eseguire una ricerca su https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Ricerca-enti
Il rappresentante legale dell’E.T.S. (Ente del Terzo Settore) interessato ad accedere alla posizione del proprio Ente sul relativo Portale all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome può farlo autenticandosi con SPID (Carta nazionale dei servizi, CIE, ecc), al fine di verificare ed aggiornare i dati presenti nonché di depositare i documenti necessari al mantenimento della iscrizione nel RUNTS. Si ricorda inoltre che per determinati adempimenti è necessario essere in possesso della firma digitale.
TRASMIGRAZIONI DAI REGISTRI REGIONALI AL RUNTS
Per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei vecchi registri regionali che sono state trasmigrate nel RUNTS dagli Uffici competenti secondo l’art. 54 Dlgs 117/2017 e art. 31 Decreto ministeriale 106/2020, è possibile consultare la lista di tutti gli Enti iscritti al RUNTS, con o senza provvedimento, al seguente link https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti.
In particolare, per gli Enti iscritti senza provvedimento, per scadenza dei termini, si consiglia di visionare le liste predisposte dal Ministero al seguente link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/riforma-terzo-settore/pagine/odvaps-trasmigrazione-54-codice-terzo-settore-iscritti-decorrenza-termini
Si ricorda che per gli Enti presenti in queste liste è obbligatorio procedere alla regolarizzazione della propria posizione RUNTS.
Ciascun ente deve verificare e aggiornare i dati presenti sul portale e depositare i documenti necessari al mantenimento della iscrizione nel RUNTS, attraverso una pratica di “variazione”, secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.M. 106/2020:
- l’Atto Costitutivo e lo Statuto conforme al Codice del Terzo Settore approvato e registrato presso l’Agenzia delle entrate;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di cui all’articolo 4, comma 3, del Codice, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;
- i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
- la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente;
- gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;
- l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille se successiva all’iscrizione;
- il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale conformi agli schemi approvati dal DM del 5 marzo 2020 che interessa i bilanci a partire dall’anno 2021 e 2022. I bilanci, secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.M. 106/2020, vanno depositati sul RUNTS obbligatoriamente entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla annualità di riferimento. (da inserire attraverso apposita istanza di deposito bilancio sul Portale RUNTS).
Per gli enti con personalità giuridica o che intendano ottenerla tramite l’iscrizione al RUNTS, è necessario allegare alla documentazione la relazione di sussistenza del patrimonio redatta da un revisore dei conti e asseverata da un notaio con data non antecedente i 120 giorni previsti dalla normativa a partire dalla data di ricevimento da parte del notaio della documentazione contabile, come previsto dall’ art. 22 del Cts e dagli artt. 16 e ss. D.M. 106/2020. Si precisa, in questo caso, che la pratica di variazione deve essere effettuata sul Portale dal Notaio.
L’Ufficio del RUNTS in caso di mancato deposito delle informazioni/documenti necessari al mantenimento dell’iscrizione di cui all’art.20 del D.M. 106/2020, diffida l’ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, trascorsi i quali, in caso di mancata ottemperanza, l’ente verrà cancellato dal Registro come stabilito dall’art. 48 co.4 del Dlgs 117/2017.
Copertura geografica
Il RUNTS è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed è gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Per il territorio provinciale di Siena è competente all'istruttoria delle pratiche RUNTS il Comune di Siena ed in particolare, l'ufficio di riferimento, inserito nel Servizio "Sociale, Terzo Settore, Sanità" diretto dal dirigente Dott. Francesco Ghelardi, è il seguente:
Servizio "Sociale, Terzo Settore, Sanità" , di cui è responsabile la Dott.ssa Paola Poggesi, ubicato a Siena, palazzo Ottieri della Ciaia - Casato di Sotto n. 23, raggiungibile ai seguenti recapiti:
Bastiani Maria 0577 292155 maria.bastiani@comune.siena.it
Mulatto Marta 0577 292182 marta.mulatto@comune.siena.it
Gaggelli Gina 0577 292175 gina.gaggelli@comune.siena.it
Per ulteriori informazioni si rimanda alle pagine dedicate al terzo settore sul sito di Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/web/guest/terzosettore
Come fare
L’iscrizione al Runts e la conseguente acquisizione della qualifica di “ente del Terzo settore”, non è obbligatoria ma lo diviene nel caso in cui l’ente voglia fruire delle agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale nuova qualifica, per esempio il 5 per mille, storico strumento di sostegno del non profit, che si apre a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale, snellendo alcune procedure burocratiche, accelerandone i tempi di erogazione e modificandone le soglie minime.
Procedura
Per procedere alla compilazione di una nuova pratica di iscrizione, collegarsi al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it e successivamente accedere al Registro con l’identità SPID o la CIE (Carta di Identità Elettronica) del Presidente/Legale Rappresentante dell’Ente da iscrivere. Inoltre è necessaria la firma digitale e la casella di posta elettronica certificata (Pec) intestata all'ente.
Dalla home page cliccare su Richiedi e poi su Iscrizione, e compilare i campi obbligatori Codice Fiscale e Denominazione Ente. Cliccando su Prosegui verrà generata l'istanza da compilare alla quale verrà assegnato un codice identificativo univoco. Si potrà quindi procedere con la compilazione delle diverse sezioni di cui l'istanza si compone e l'inserimento degli allegati, in formato PDF/A, eventualmente firmati in modalità CADES (ovvero con estensione .P7M). Una volta compilata nei vari campi l'istanza, si dovrà procedere a scaricare sul PC la distinta generata dal sistema, firmarla digitalmente, senza spostarla o rinominarla, ricaricarla e procedere quindi con l'invio telematico della domanda di iscrizione, che il sistema inoltrerà automaticamente all'Ufficio RUNTS competente.
Per la procedura dettagliata dei vari step da seguire si rimanda al Decreto ministeriale 106/2020 ed al manuale fruibile al link https://servizi.lavoro.gov.it/Runts/Manuali/ManualeRUNTS.pdf sul sito del Ministero.
Gli Enti che sono in possesso di personalità giuridica, o che intendono ottenerla con l’iscrizione al RUNTS, devono avvalersi della figura del Notaio per l’iscrizione alla piattaforma ministeriale, secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs 117/2017 e dagli artt. 16 e 17 del D.M. 106/2020. Si specifica che, per gli Enti già in possesso di personalità giuridica che ottengono l’iscrizione al RUNTS, la personalità giuridica ottenuta dai precedenti registri è sospesa.
Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio territoriale competente effettua l’istruttoria ed accerta i requisiti previsti dalla normativa. Se è tutto in regola, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, provvederà all'iscrizione nella sezione del RUNTS indicata nella domanda stessa.
In caso di domanda non corretta o incompleta, l’Ufficio invita l’Ente a completare o rettificare la domanda, o integrare la documentazione, assegnando un termine di massimo 30 giorni.
Entro 60 giorni dalla ricezione delle integrazioni o comunque dalla scadenza del termine assegnato all’Ente, l’Ufficio provvede all’iscrizione o comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Se l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Ente sono redatti in conformità al modello standard tipizzato (art. 47 co. 5 del D. Lgs. 117/2017) il termine di 60 giorni di cui sopra è ridotto a 30 giorni.
Cosa serve
Per i dettagli e per ulteriori informazioni si rimanda alle pagine dedicate al Terzo Settore sul sito di Regione Toscana da cui è possibile scaricare una nota informativa in costante aggiornamento:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/terzosettore
Cosa si ottiene
Iscrizione e assistenza relativa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Tempi e scadenze
- deposito bilancio entro il 30/6 di ogni anno; - aggiornamento dati entro 30gg dalla modifica; - aggiornamento numero di soci, volontari e dipendenti, in caso di variazioni, entro il 30/6 di ogni anno(ODV e APS).
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Ufficio responsabile
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