Propaganda Elettorale
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Alle forze politiche che partecipano alla campagna elettorale
Descrizione
La propaganda mediante affissione
A tale titolo si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori. A titolo esemplificativo possono essere considerati tali:
- gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale;
- gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o gruppi politici o comitati referendari;
- gli altri tipi di stampe, vignette, disegni, redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
- le strisce con la sola indicazione di denominazione di partiti o di gruppi politici o comitati referendari;
- la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli di partito, anche non partecipanti alla competizione;
- le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
- le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case regnanti o ex regnanti;
- gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
Determinazione degli spazi per la propaganda elettorale
negli appositi spazi predisposti dalla Giunta comunale che, per Siena dovranno essere fissati in un numero compreso tra 5 e 10.
Per le elezioni Europee e Comunali, ad ogni lista spetta uno spazio di m. 1,00 x 2,00.
La legge n.147/2013 ha abrogato gli spazi di propaganda elettorale previsti per coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, ma che si interessano ad essa in qualità di fiancheggiatori.
L’assegnazione degli spazi è effettuata sulla base di quanto comunicato dalle commissione a cui è affidato il compito di determinare le liste ammesse alle votazioni.
Elezioni Europee
Le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono dopo il 30° giorno antecedente la votazione, per cui le affissioni possono avere inizio non prima del 28° giorno antecedente la data delle votazioni (12 maggio 2024).
La Giunta, tra il 33° e il 30° giorno antecedente le votazioni (ovvero tra il 7 e il 10 maggio 2024), provvede a stabilire, per ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi speciali destinati alle affissioni. Nei due giorni successivi la Giunta stabilisce la delimitazione e ripartizione degli spazi in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
Divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti
dal 10 maggio 2024 sono vietati:
- l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni;
- l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, ovvero di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, comitati referendari, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. In tali spazi possono essere esposti quotidiani o periodici;
- l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di materiali inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli infissi di finestre o balconi, sugli alberi o sui pali.
In relazione alla possibilità di affiggere manifesti o altro materiale di propaganda elettorale presso le sedi di partiti e/o comitati elettorali, si ritiene che tali materiali, dal 30° giorno antecedente la data del voto, possano essere affissi all’interno delle sedi dei partiti e dei comitati anche se visibili dall’esterno (per prassi si intende almeno 50 cm dalla vetrina o finestra). E’ invece del tutto escluso che, sempre dal 30° giorno antecedente la data del voto, manifesti o altro materiale di propaganda elettorale, possa essere affisso e visibile all’esterno, direttamente su vetrine o finestre sia all’interno che all’esterno.
E’ compito del Sindaco, ufficiale di governo in materia elettorale, procedere a togliere (defissone) del materiale abusivamente affisso, tramite apposita ordinanza di immediata rimozione, con riserva di adozione dei provvedimenti di esecuzione d’ufficio, in caso di inottemperanza. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico dell’esecutore materiale e del committente responsabile.
Particolari forme di propaganda elettorale
E’ vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa (striscioni, drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici) di carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione. Tale norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.
E’ proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità che per la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissioni di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi previsti.
E’ vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, ma è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.
E’ vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre in tale periodo ne è consentita la distribuzione.
Propaganda elettorale sonora
L’uso di mezzi di amplificazione sonora è invece limitato qualora abbia luogo da mezzi mobili in movimento, in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell’annuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e tra le ore 15,00 e le ore 19,00 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. E’ inoltre fatto divieto di effettuare propaganda elettorale sonora nei tratti di strada o piazza adiacenti l’Ospedale, la casa di riposo, i cimiteri e gli edifici scolastici del capoluogo e delle frazioni .
Dalle ore 0,01 del sabato precedente il giorno della votazione fino a tutto il periodo previsto per il voto, sono vietati comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico .
Disciplina della propaganda nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione
- nuove affissioni di stampati murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale , è però consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico ;
- ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali .
Copertura geografica
Intero territorio comunale
Come fare
Legge n. 512 del 4 aprile 1956
Cosa serve
Legge n. 512 del 4 aprile 1956
Cosa si ottiene
La possibilità di effettuare campagna elettorale durante le tornate elettorali
Tempi e scadenze
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.