La locazione breve e/o turistica si riferisce, pertanto ai contratti di affitto di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive (ad es.nessuna pulizia infrasettimanale o giornaliera, nessun cambio di biancheria, nessuna colazione o altri pasti) di cui alle normativa regionale Testo Unico del Turismo n.61/2024
Ai sensi dell'art. 58 comma 2, della l.r. n. 61/2024,
gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Si ricorda che le locazioni non possono offrire servizi tipicamente alberghieri.