I certificati attestano fatti, stati e qualità personali che si possono desumere dagli archivi anagrafici, e di stato civile.
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 183 del 12.11.11 art. 15, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, ACI, ecc.) e l'acquisizione delle informazioni contenute nei certificati avviene d'ufficio a cura dell'amministrazione o del gestore di pubblico servizio procedente.
Gli uffici demografici potranno quindi rilasciare i certificati soltanto per uso privato e i certificati emessi NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
Per quanto sopra i cittadini nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblico servizio non devono più fornire certificati o documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e qualità, ma possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione.