Le operazioni di:
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disgelamento delle dinamiti;
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confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
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brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
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eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
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dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
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della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
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delle cognizioni proprie del mestiere;
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della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito. All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.