La convivenza di fatto può essere costituita da due persone, maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, residenti allo stesso indirizzo e nella stessa famiglia.
I conviventi hanno anche la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un “contratto di convivenza” la cui costituzione, modifica, risoluzione, deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che dovrà, entro 10 giorni trasmetterne copia al Comune di residenza per la registrazione.
CESSAZIONE: in caso di cessazione del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, i conviventi dichiarano la cessazione della convivenza di fatto all’Ufficio Anagrafe.