Capodanno a Siena, ecco le ordinanze per materiale pirotecnico e contenitori in vetro

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Disposizioni per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità in occasione dei festeggiamenti di fine anno

Data:

19 dicembre 2024

Data scadenza:

22 dicembre 2024

Tempo di lettura:

2 min

Capodanno in Piazza del Campo
Capodanno in Piazza del Campo

Descrizione

Il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha emesso nella giornata di oggi, giovedì 19 dicembre, due ordinanze, una sull’utilizzo di materiale pirotecnico e una sui contenitori di bevande in occasione delle festività di fine anno 2024/2025.

Il primo documento dispone “il tassativo divieto, dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2024 e sino alle ore 6.00 del 1 gennaio 2025, di far esplodere botti e/o petardi, o comunque qualsiasi materiale pirico anche di libera vendita, nelle località dove avranno luogo gli eventi con musica: Piazza del Campo, piazza Chigi Saracini, piazza Matteotti, piazza San Giovanni, piazza San Francesco, piazza Provenzano, piazza Tolomei, piazza Indipendenza, Logge del Papa, piazza Postierla, Logge del Fantastici e nelle vie e vicoli afferenti ad esse”. L’inottemperanza alle disposizioni contenute nel provvedimento “comporta la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito”, si legge ancora nell’ordinanza. Fra le altre indicazioni, si raccomanda “di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino non idonee e nelle quali l'esplosione del prodotto pirico potrebbe ingenerare pericolo di incendi”.

Nell’ordinanza relativa ai contenitori delle bevande, nel centro storico di Siena “è fatto divieto, nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 del 31 dicembre 2024 e le ore 4.00 del giorno 1 gennaio 2025, ai titolari di esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande, sia in sede fissa che su area pubblica, che attraverso distributori automatici, di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza”. Si vieta, inoltre, “a chiunque di introdurre o detenere nella stessa area di cui sopra, bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza”, mentre “restano escluse dal divieto di cui sopra la somministrazione e la vendita di bevande per il consumo sul posto all'interno del locale e nelle sue specifiche pertinenze esterne di occupazione suolo pubblico”. Per chi dovesse contravvenire alle disposizioni dell’ordinanza, si legge nel documento, è prevista “la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 e l'immediato ritiro e smaltimento dell'oggetto ove previsto”.

Ultimo aggiornamento

19/12/2024, 10:28

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