Descrizione
Il Consiglio Comunale di Siena ha approvato, nella seduta di oggi, giovedì 13 febbraio 2025, la delibera relativa al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Il documento, illustrato dall’assessore al bilancio, Riccardo Pagni, ha ricevuto venti voti favorevoli e dieci astensioni da parte dei trenta consiglieri presenti.
Il Comune di Siena ha ravvisato la necessità, come si legge nelle premesse dell’atto, “la necessità, a distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della nuova disciplina sul Canone Unico patrimoniale, di aggiornare, integrare e rendere maggiormente omogeneo, fruibile e adeguato alle esigenze dell’ente e degli utenti il regolamento, anche alla luce delle richieste di maggiore sinergia pervenute dai vari servizi, al fine di integrare al massimo di diversi procedimenti coinvolti; avere una versione del Regolamento maggiormente esaustivo, che raggruppi le diverse discipline che il Canone Unico ha raggruppato almeno da un punto di vista patrimoniale, evitando reiterazioni e refusi”. Fra gli altri aspetti, il documento specifica in particolare che si ritiene necessario “inserire all’interno di tale Regolamento anche la disciplina dei passi carrabili, specifica e peculiare ‘occupazione’ di suolo pubblico”.
Il Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Inoltre il regolamento disciplina il servizio delle pubbliche affissioni.
“Le occupazioni di suolo pubblico – si legge nel testo - e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti o annuali e temporanee o giornaliere, ferme restando diverse disposizioni di legge nazionale o regionale: sono permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno; le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell’ambito dell’attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione e superiore a trecentosessantacinque giorni; le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a novanta giorni, sono considerate annuali; le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo articolo 16 comma I, per le quali è stata comunicata una durata superiore a novanta giorni, sono considerate annuali. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione ai fini del calcolo della tariffa è stabilita in giorni trenta. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa I"autorizzazione di esposi pubblicitaria”.