Associazioni senza scopo di lucro

Per Associazioni senza scopo di lucro si intendono le organizzazioni con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che possono organizzare e vendere viaggi, soggiorni, gite o escursioni rivolte esclusivamente ai propri associati . Alcune associazioni senza scopo di lucro possono svolgere queste attività anche in modo continuativo, iscrivendosi nell’apposito Albo Regionale.

L’iscrizione all’Albo regionale può essere richiesta da associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che abbiano, in Toscana, un numero non inferiore a 10.000 soci e una presenza organizzata in almeno 3 province. In quest’ultimo caso le associazioni devono essere costituite da almeno 3 anni e devono dimostrare di avere svolto un’attività continuativa. Queste associazioni devono contare anche organi eletti democraticamente e devono presentare la domanda all’ufficio competente della Giunta Regionale specificando la sede legale, le generalità del legale rappresentante, il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo e l’elenco di eventuali articolazioni  territoriali , con l’indicazione del legale rappresentante di ciascuno di essi. Alla domanda deve essere allegato anche lo statuto dell’associazione. L’iscrizione all’albo avviene a partire dal 60° giorno successivo alla presentazione della domanda. (Art. 96 L.R.T. 86/2016)

Le Associazioni di cui all’art. 96 sono tenute a dare preventiva comunicazione dell’inizio delle proprie attività al Comune capoluogo. La comunicazione deve essere effettuata compilando i moduli già predisposti, che contengono informazioni  sulle generalità e i requisiti professionali della persona che ha la responsabilità organizzativa delle attività, sul possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile, stipulata secondo lo schema tipo approvato dalla Regione Toscana, e le attività che si intendono esercitare.

Le Associazioni (enti pubblici e organizzazioni) che organizzano occasionalmente (art. 98 L.R.T. 86/2016), senza scopo di lucro, viaggi, soggiorni, gite ed escursioni devono comunicare ogni iniziativa al Comune capoluogo prima che vengano effettuate. Per ogni viaggio organizzato e per tutti i partecipanti, è necessario stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, secondo lo schema approvato dalla Regione Toscana.

N.B. Dal 26 gennaio 2019 sono in vigore le modifiche apportate con legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018) alla legge regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Una modifica sostanziale riguarda appunto l'art. 98, che riduce a 2 nell'arco dell'anno solare il numero di iniziative di durata media non superiore a 10 giorni che possono essere organizzate da un'organizzazione che opera a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale.

Pertanto viene a modificarsi il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti che da 50 si riducono a 20.

Restano invece 5 nell'arco dell'anno solare  le iniziative che possono essere organizzate da enti pubblici che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale e conseguentemente 50 il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

Per Associazioni senza scopo di lucro si intendono le organizzazioni con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che possono organizzare e vendere viaggi, soggiorni, gite o escursioni rivolte esclusivamente ai propri associati . Alcune associazioni senza scopo di lucro possono svolgere queste attività anche in modo continuativo, iscrivendosi nell’apposito Albo Regionale.

L’iscrizione all’Albo regionale può essere richiesta da associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che abbiano, in Toscana, un numero non inferiore a 10.000 soci e una presenza organizzata in almeno 3 province. In quest’ultimo caso le associazioni devono essere costituite da almeno 3 anni e devono dimostrare di avere svolto un’attività continuativa. Queste associazioni devono contare anche organi eletti democraticamente e devono presentare la domanda all’ufficio competente della Giunta Regionale specificando la sede legale, le generalità del legale rappresentante, il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo e l’elenco di eventuali articolazioni  territoriali , con l’indicazione del legale rappresentante di ciascuno di essi. Alla domanda deve essere allegato anche lo statuto dell’associazione. L’iscrizione all’albo avviene a partire dal 60° giorno successivo alla presentazione della domanda. (Art. 96 L.R.T. 86/2016)

Le Associazioni di cui all’art. 96 sono tenute a dare preventiva comunicazione dell’inizio delle proprie attività al Comune capoluogo. La comunicazione deve essere effettuata compilando i moduli già predisposti, che contengono informazioni  sulle generalità e i requisiti professionali della persona che ha la responsabilità organizzativa delle attività, sul possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile, stipulata secondo lo schema tipo approvato dalla Regione Toscana, e le attività che si intendono esercitare.

Le Associazioni (enti pubblici e organizzazioni) che organizzano occasionalmente (art. 98 L.R.T. 86/2016), senza scopo di lucro, viaggi, soggiorni, gite ed escursioni devono comunicare ogni iniziativa al Comune capoluogo prima che vengano effettuate. Per ogni viaggio organizzato e per tutti i partecipanti, è necessario stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, secondo lo schema approvato dalla Regione Toscana.

N.B. Dal 26 gennaio 2019 sono in vigore le modifiche apportate con legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018) alla legge regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Una modifica sostanziale riguarda appunto l'art. 98, che riduce a 2 nell'arco dell'anno solare il numero di iniziative di durata media non superiore a 10 giorni che possono essere organizzate da un'organizzazione che opera a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale.

Pertanto viene a modificarsi il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti che da 50 si riducono a 20.

Restano invece 5 nell'arco dell'anno solare  le iniziative che possono essere organizzate da enti pubblici che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale e conseguentemente 50 il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

Ultimo aggiornamento

13/06/2022, 11:18