Cosa

La Legge n. 162/2014 prevede nuove modalità di negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Le nuove modalità previste dalla legge sono:

Richiesta congiunta innanzi all’ufficiale di Stato Civile (art. 12):

La procedura è possibile solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
  • residenza di uno dei coniugi.

E' possibile anche attivare il procedimento di separazione o divorzio mediante il procedimento di "negoziazione assistita", che si svolge con l'ausilio di un avvocato per parte, purché in assenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. In tal caso, sarà cura dell'avvocato di parte trasmettere, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, copia autenticate dell'atto all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Richiesta negoziazione assistita da almeno un Avvocato per parte (art.6):

La persona interessata ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni dal nulla osta/autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente al comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio;
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Come

Richiesta congiunta innanzi all’ufficiale di stato civile

Le parti interessate dovranno prenotare un appuntamento, previa consegna della dichiarazione per separazione/divorzio/modifica:

  • Telefonicamente contattando l’ufficio di Stato civile al n° 0577 292200;
  • Inviando una mail all’indirizzo e-mail: stcivile@comune.siena.it;
  • Collegandosi all’ agenda on line (qui).

Nel giorno fissato, entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale redigerà l'accordo, che le parti sottoscriveranno.

Nello stesso giorno verrà concordata una data per un nuovo appuntamento (da fissare decorsi almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine di confermare l'accordo stipulato .

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Costi e Tempi

Costi.

Per la richiesta congiunta innanzi all’Ufficiale di Stato Civile:

  • € 16,00 da pagare secondo le modalità indicate dal personale dell’ufficio; la ricevuta di pagamento deve essere esibita allo sportello, almeno 10 gg prima della conclusione dell’accordo.

Tempi.

Secondo la normativa

Ultimo aggiornamento

29/01/2022, 16:51