Cosa

Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al Sindaco del Comune di residenza.

Come

L’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), dovrà fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile:

  • telefonando al numero: 0577 292200;
  • utilizzando l'agenda on line qui;

Per i cittadini residenti all'estero, la domanda può essere presentata presso gli uffici del Consolato territorialmente competente.

L’interessato, munito del passaporto straniero e di una marca da bollo da euro 16.00, si dovrà presentare personalmente all'Ufficio di Stato Civile nel giorno fissato, con l'ausilio di un traduttore se necessario, per la compilazione della domanda, e allegare la seguente documentazione:

  • estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
  • atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  • certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
  • certificato di residenza.

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.

I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.

Costi e Tempi

Costi:

  • una marca da bollo da euro 16,00.

Tempi:

  • 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Normativa e circolari

Ultimo aggiornamento

29/01/2022, 16:39