Modulo con delega del Gestore (soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza(TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni) al Conduttore (persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico»; il conduttore, che la UNI EN 13814:2005 definisce come «operatore», è indicato come la persona «preposta», in senso lato, dal gestore al funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico) all’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante, per una attrazione identificata, con accettazione del Conduttore che dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e s.m.i.(Legge Antimafia);
- di avere ricevuto adeguata formazione circa il corretto e sicuro utilizzo dell’attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.